A chi non è mai capitato di inciampare o, addirittura, cadere a causa di una buca o, comunque, di una irregolarità presente sul marciapiede o, in generale, sulla strada?
Si tratta di un fenomeno diffuso e il Comune, ovvero l’altro Ente proprietario della strada, è responsabile della caduta del pedone ed è tenuto al risarcimento dei danni che possano conseguirne. Ciò, in virtù di una norma del Codice Civile (l’art. 2051) che prevede che ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito. Tale norma si applica anche agli Enti Pubblici, in relazione ai danni provocati da beni appartenenti al demanio.
Si tratta di una vera e propria “presunzione di colpa” a carico del proprietario/custode della strada. Da tale presunzione consegue che il pedone danneggiato, per ottenere il risarcimento dei danni subiti, dovrà provare che la strada sia sottoposta alla custodia di quel determinato ente e che la caduta si sia verificata proprio a causa dello stato di manutenzione della strada. Per parte sua, per liberarsi dalla responsabilità e dal conseguente onere risarcitorio, l’Ente proprietario/custode della strada dovrà dimostrare che la caduta è stata provocata dal cosiddetto “caso fortuito”, che abbia provocato l’evento o abbia concorso a provocarlo e che sia imprevedibile ed eccezionale.
Si badi bene, però: tra le ipotesi di caso fortuito idonee a far venire meno, in tutto o in parte, la responsabilità (e il conseguente onere risarcitorio) dell’Ente proprietario/custode della strada vi può essere anche la condotta del danneggiato stesso. E’ il tipico caso in cui il pedone, pur a conoscenza della presenza della buca sulla strada (perché, ad esempio, abita nelle immediate vicinanze e percorre quel luogo abitualmente) tenga una condotta non accorta e vi inciampi. Infatti, in virtù del principio di autoresponsabilità (sancito dall’art. 1227 c.c.), l’ordinamento giuridico esclude che possa considerarsi risarcibile il danno che ciascuno provoca a se stesso.
I danni dei quali il pedone può richiedere il risarcimento (ai sensi dell’art. 1223 c.c.) sono, in particolare, (i) i danni materiali (ad esempio gli oggetti danneggiati durante la caduta, nonché le spese mediche sostenute in caso di danni fisici) e (ii) i danni da lesioni fisiche (che diventano importanti soprattutto allorchè il pedone riporti un danno permanente). Nell’immediatezza di una caduta su strada, dunque, è consigliabile: (i) chiamare i soccorsi laddove si siano subite delle lesioni fisiche che ne giustifichino l’intervento, (ii) fotografare la buca e la sua posizione sulla strada, (iii) raccogliere le generalità di eventuali testimoni che abbiano assistito alla caduta, (iv) richiedere, comunque, l’intervento delle Autorità al fine di fare accertare dalle stesse lo stato effettivo dei luoghi.
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