La guida in stato di ebbrezza rappresenta una delle principali cause di incidenti stradali con gravi conseguenze per la sicurezza pubblica.
Proprio per questo motivo, l’ordinamento giuridico italiano disciplina in modo severo tale condotta, prevedendo sanzioni penali, amministrative e accessorie, modulandole in base al tasso alcolemico rilevato.
Di recente, poi, la modifica del Codice della Strada ha contribuito a rendere di ancor più stringente attualità il tema, generando però una certa confusione sull’argomento.
Per fare chiarezza, abbiamo nuovamente intervistato l’avvocato Francesco Bruni, esperto in diritto penale, che ci spiegherà quali sono i rischi penali della guida in stato di ebbrezza e i passi da compiere per difendersi nel caso in cui si risulti positivi ad un controllo stradale.
Avvocato Francesco Bruni, eccola nuovamente con noi. Oggi vorrei discutere con lei di un tema di grande interesse per i nostri lettori, quello della guida in stato di ebbrezza.
Ben ritrovato dottor Santini. Comprendo che i suoi lettori possano avere il timore di andare incontro a spiacevoli conseguenze di carattere giuridico nel caso in cui si ritrovino ad alzare un po’ il gomito ed essere costretti a mettersi, poi, alla guida, ma è bene innanzitutto premettere che conoscere i limiti di alcolemia fissati dalla legislazione italiana per la guida sotto l’influenza di alcool è utile non solo ad evitare sanzioni, ma soprattutto a garantire la sicurezza stradale propria e altrui.
Limiti di alcolemia e sanzioni: cosa prevede il Codice della Strada
Giusta considerazione avvocato. Ci spieghi, quindi, quali sono i limiti di cui parlava.
L’art. 186 del Codice della Strada vieta la guida in stato di ebbrezza, in conseguenza dell’uso di bevande alcoliche. Per definire lo stato di ebbrezza, sono previste delle soglie di alcolemia, al cui superamento sono ricollegate sanzioni di diverso genere.
Nel caso di tasso alcolemico superiore a 0,5 e non superiore a 0,8 grammi per litro:
è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 543 a Euro 2.170 e della sospensione della patente di guida da tre a sei mesi.
Nel caso di tasso alcolemico superiore a 0.8 e non superiore a 1,5 grammi per litro:
è prevista la sanzione penale dell’ammenda da Euro 800 a Euro 3.2000 e dell’arresto fino a sei mesi, nonché della sospensione della patente di guida da sei mesi a un anno.
Infine, nel caso di tasso alcolemico superiore a 1.5 grammi per litro:
è prevista la sanzione penale dell’ammenda da Euro 1.5000 ad Euro 6.000 e dell’arresto da sei mesi ad un anno, nonché della sospensione della patente di guida da uno a due anni.
Se il veicolo appartiene ad una persona estranea al reato, la durata della sospensione della patente è raddoppiata. In caso di recidiva (ossia di ripetizione della condotta illecita) entro il biennio, la patente di guida è sempre revocata. Con la sentenza di condanna o di patteggiamento, è sempre disposta la confisca del veicolo con il quale è stato commesso il reato, salvo che non appartenga ad una persona estranea al reato.
Per individuare la pena concretamente da irrogare all’interno di tali intervalli, si guarda alla gravità concreta del reato, tenendo a mente che l’ammenda prevista per i casi di sanzione penale è aumentata da un terzo alla metà nel caso in cui il reato sia commesso nelle ore serali (dopo le ore 22:00 e prima delle ore 7:00).
Guida in stato di ebbrezza e incidenti: sanzioni raddoppiate
Caspita, avvocato. Sono sanzioni mica da ridere.
E non è finita. Ai sensi dell’art. 186, comma 2-bis, se il conducente in stato di ebbrezza provoca un incidente stradale, le sanzioni di cui si è detto in precedenza sono raddoppiate ed è disposto il fermo amministrativo del veicolo per 180 giorni, salvo che non appartenga a persona estranea al reato. Nel caso in cui, poi, il conducente abbia un tasso superiore a 1,5 g/l, la patente di guida è sempre revocata.
Attenzione: per incidente stradale non deve intendersi solamente l’urto con altri veicoli o il coinvolgimento di soggetti terzi, ma è da ricomprendersi anche l’urto del veicolo contro un ostacolo o la sua fuoriuscita dalla sede stradale (ad es., l’urto contro il guard-rail), purché tale evento sia dipeso dallo stato di alterazione alcolica e non da altra causa.
Cosa succede se rifiuto l’alcool test?
Beh…Avvocato, mi verrebbe allora da dire che conviene quasi di rifiutarsi di sottoporsi all’alcool-test per non incorrere in sanzioni…
Non è così. Mettendo da parte il caso dell’incidente stradale, per il quale vale un discorso a parte – che non approfondiremo tuttavia in questa sede – nella generalità dei casi, rifiutarsi di sottoporsi all’alcool-test espone a conseguenze molto simili a quelle della soglia di alcolemia maggiore.
L’art. 186, comma 7, prevede infatti che, in caso di rifiuto dell’accertamento, il conducente sia punito con le stesse pene previste per il superamento del tasso alcolemico di 1,5 g/l, con la differenza che la sospensione della patente va da sei mesi a due anni e non è previsto il raddoppio del periodo di sospensione per il caso in cui il veicolo appartenga a persona estranea al reato.
E se uno facesse soltanto finta di soffiare nel palloncino?
Sono casi accaduti realmente, ma i giudici hanno ritenuto che ciò equivalga al caso di rifiuto di sottoporsi ad alcool-test, salvo non vi siano specifiche patologie che abbiano impedito di effettuare al meglio l’esame.
Tolleranza zero per neopatentati e professionisti
Avvocato, ho sentito dire che in alcuni casi la soglia alcolemica è addirittura 0?
Dice bene, dottor Santini. È il caso dei conducenti neopatentati o di chi esercita l’attività di trasporto in maniera professionale (tassisti, NCC, conducenti di autoveicoli e autobus, etc.). In questo caso, la sanzione amministrativa, sebbene più lieve, scatta già al superamento del tasso 0 di alcolemia. Le sanzioni penali, che scattano sempre a partire da un tasso di alcolemia maggiore a 0,8 g/l, sono invece aumentate.
Le novità della riforma del Codice della Strada
Ma queste pene così severe sono il frutto della recente riforma del Codice della Strada?
No. Erano previste già prima. La recente riforma del Codice della Strada ha modificato l’art. 186, relativo alla guida in stato di ebbrezza, introducendo i commi 9-ter e 9-quater, che prevedono – nei confronti del conducente condannato per i reati di guida in stato di ebbrezza per soglie comprese tra 0.8 e 1.5 g/l o maggiori a 1.5 g/l – l’apposizione sulla patente dei seguenti codici unionali “LIMITAZIONE DELL’USO – Codice 68. Niente Alcool” e “LIMITAZIONE DELL’USO – Codice 69. Limitata alla guida di veicoli dotati di un dispositivo di tipo alcolock”. I codici vengono annotati sulla patente e vi rimangono per un periodo di almeno due anni, nel caso intermedio, e di tre anni, in quello più grave, decorrente dalla restituzione del documento dopo la sentenza di condanna. Questi codici rappresentano una misura volta a ridurre il rischio di recidive per i conducenti, imponendo loro restrizioni specifiche come l’abbassamento della soglia alcolemica a 0 ovvero l’utilizzo di tecnologie di sicurezza come i dispositivi alcolock, che non consentono l’avvio della vettura nel caso in cui rilevino la presenza di un tasso alcolemico.
Evitare il carcere: lavori di pubblica utilità
Avvocato, non ci lascia speranze. In caso di alcool test positivo, ci attende allora la galera?
Non esageriamo, dott. Santini. Lasciando da parte ipotesi molto gravi come l’omicidio stradale in seguito alla guida in stato di ebbrezza, per chi è alla prima violazione non si corre concretamente il rischio di finire in galera.
Anzi, è lo stesso art. 186 che prevede, al comma 9-bis, la possibilità di sostituire la pena detentiva e pecuniaria con il lavoro di pubblica utilità. Nel caso in cui l’imputato acconsenta (o non presti opposizione) risulta, pertanto, possibile scontare la pena mediante la prestazione di un’attività non retribuita a favore della collettività, per una durata corrispondente a quella della sanzione detentiva irrogata e della conversione della pena pecuniaria ragguagliando 250 euro ad un giorno di lavoro di pubblica utilità. In termini di ore di lavoro, due ore di lavoro di pubblica utilità corrispondono ad un giorno di lavoro, per un massimo di otto ore giornaliere (con il consenso dell’imputato).
Il vantaggio dei lavori di pubblica utilità è che, una volta completati, il giudice dichiarerà con sentenza l’estinzione del reato, disporrà la riduzione alla metà della sanzione della sospensione della patente e revocherà la confisca del veicolo sequestrato.
Una simile opzione è tuttavia preclusa per il caso di incidente stradale. Si può, tuttavia, optare per il c.d. procedimento di messa alla prova, di cui magari parleremo meglio in apposita e successiva sede.
Difendersi: vizi di forma e prove tecniche
E gli escamotage di cui sentiamo spesso parlare, circa i mancati avvertimenti o gli etilometri non funzionanti?
Ci sono stati effettivamente casi di assoluzione di alcuni imputati per mancata omologazione dell’etilometro o di annullamento degli accertamenti per guida in stato di ebbrezza per mancanza dell’avviso, al conducente, della facoltà di essere assistito dal difensore nel corso dello svolgimento degli accertamenti per verificare la guida sotto l’influenza dell’alcool.
Si tratta, tuttavia, oramai di casi statisticamente poco significativi, ma è bene analizzare sempre la situazione di fatto con l’ausilio di un avvocato attento e, eventualmente, approfondirla con lo svolgimento di investigazioni difensive.
La soluzione migliore: non bere se devi guidare
Avvocato, alla luce di questi problemi, cosa suggerisce di fare, allora, per evitare di incorrere in rischi penali quando si decide di bere?
Di fare come nei paesi anglosassoni e di individuare il guidatore sobrio della compagnia. Oppure di ricorrere all’ausilio di conducenti professionisti (tassisti/NCC). Guidare sotto l’effetto dell’alcool è rischioso per la sicurezza, ancor prima che per la propria fedina penale (anche perché, in caso di svolgimento positivo dei lavori di pubblica utilità, il reato si estingue e non resta, pertanto, nel casellario giudiziale)
Grazie avvocato Bruni. Ci vediamo presto per affrontare una nuova questione di interesse per i nostri lettori.
Foto copertina: Wikipedia