È noto a tutti che la sottoscrizione di un qualsivoglia contratto comporta inevitabilmente l’assunzione di diritti e di obblighi. È per questo che è sempre vivamente consigliabile un attento esame del contenuto di un contratto, prima della sua sottoscrizione. Nel caso di sottoscrizione di un contratto relativo alla frequentazione di un asilo nido privato da parte di un bambino, tra gli obblighi principali rientrano quello avente ad oggetto il pagamento della retta di iscrizione e delle spese relative ad eventuali servizi accessori (a titolo esemplificativo ma non esaustivo, la mensa). In genere, il contratto in parola ha una durata temporale coincidente con un anno scolastico. Ma cosa accade laddove, per le motivazioni più disparate, ci si trovi nella condizione di dover interrompere la frequentazione dell’asilo e, dunque, di dover recedere dal relativo contratto? In tale evenienza molti asili nido richiedono il pagamento della retta e delle spese accessorie, oltre che per i mesi di frequenza, anche per i mesi successivi al recesso e sino al termine dell’anno scolastico.
La domanda: è legittima tale richiesta? La risposta: dipende dal contratto sottoscritto.
Molti contratti, infatti, contengono delle clausole che prevedono espressamente la facoltà per l’asilo nido di richiedere, in caso di recesso, il pagamento delle rate di frequenza e delle spese accessorie relative all’intero anno scolastico, anche per il periodo successivo al recesso.Tali clausole sono pacificamente qualificate come “vessatorie” dalla giurisprudenza, e, ciò, in quanto esse determinano una situazione di “squilibrio” tra le parti in relazione ai diritti e agli obblighi derivanti dal contratto. Esse sono, dunque, suscettibili di esecuzione solo se rispettano le condizioni imposte dalla legge per le clausole di quel genere e, cioè: (i) devono essere specificamente approvate per iscritto, mediante apposita sottoscrizione in calce al contratto (cosiddetta “doppia sottoscrizione”) e (ii) devono essere frutto di una trattativa intercorsa tra le parti antecedentemente alla sottoscrizione del contratto stesso.
Dunque, allorché si abbia la necessità di recedere, e ci si trovi di fronte alla richiesta, da parte dell’asilo nido privato, di corrispondere tutte le rette di frequenza e le spese accessorie per i mesi successivi, occorre esaminare il contratto sottoscritto. Laddove il contratto contenga la clausola sopra esaminata, munita di tutti i requisiti richiesti dalla legge per poter essere considerata legittima, occorrerà adempiere. In caso contrario ci si potrà legittimamente opporre alle richieste dell’istituto.
Tale discorso, ovviamente, vale anche per il distinto caso nel quale il pagamento delle rette di frequenza e delle spese accessorie avvenga in un’unica soluzione anticipata. In tal caso, a fronte del recesso, a seconda della validità o meno della clausola, l’asilo nido dovrà restituire o potrà trattenere le somme già pagate e inerenti i mesi di mancata frequenza. A monte, esaminare il contenuto del contratto prima della sua sottoscrizione, consentirà (i) di rilevare subito la presenza di clausole vessatorie e tentare di ottenere una modifica delle condizioni non gradite e (ii) in ogni caso e in alternativa, di valutare la possibilità di iscrizione presso altro istituto che proponga un regolamento contrattuale meno rigido.