L’indennizzo diretto è la procedura di risarcimento dei danni subiti in conseguenza di un sinistro stradale tra due veicoli.
Tale procedura è stata introdotta dal Decreto Bersani (D.L. 223/2006) allo scopo di velocizzare l’iter di liquidazione del sinistro, a vantaggio del soggetto danneggiato.
La procedura in esame prevede che, in caso di incidente stradale di cui non si è responsabili, o di cui si è responsabili solo in parte, in presenza di determinate condizioni, il risarcimento dei danni subiti possa essere richiesto direttamente alla propria compagnia di assicurazione, invece che (come da procedura ordinaria) alla Compagnia assicurativa del responsabile del sinistro.
Le condizioni necessarie per l’applicabilità della procedura di indennizzo diretto sono:
1) che il sinistro consista in un urto, anche tra più veicoli;
2) che entrambi i veicoli coinvolti siano immatricolati in Italia, nella Repubblica di San Marino o nello Stato della Città del Vaticano;
3) che entrambi i veicoli siano identificati e regolarmente assicurati;
4) che entrambe le Compagnie assicurative dei veicoli coinvolti nel sinistro abbiano aderito alla convenzione CARD.
I danni risarcibili con la procedura in esame sono:
1) quelli arrecati dal veicolo assicurato;
2) quelli arrecati a cose trasportate appartenenti al proprietario o al conducente;
3) le lesioni di lieve entità subite dal conducente.
In nessun caso rientra nella procedura di indennizzo diretto il risarcimento del terzo trasportato, il quale è sempre risarcito dalla compagnia assicurativa del veicolo sul quale viaggiava.
La Corte Costituzionale ha chiarito, sin dal 2009, che la procedura in questione è facoltativa: il danneggiato, infatti, può scegliere liberamente di avvalersene o meno e, pertanto, in caso affermativo, di richiedere il risarcimento dei danni subiti alla propria compagnia di assicurazione e, in caso negativo, di richiedere il risarcimento dei danni subiti alla compagnia di assicurazione del responsabile del sinistro.
Nella prassi, tuttavia, anche in considerazione del fatto che la Corte Costituzionale si è espressa con specifico riferimento all’azione giudiziale, l’orientamento delle Compagnie è quello di considerare la procedura dell’indennizzo diretto obbligatoria nella fase stragiudiziale e facoltativa nella fase giudiziale. Le Compagnie, pertanto, tentano sempre di invitare i danneggiati ad avvalersi della procedura di indennizzo diretto almeno nella fase stragiudiziale.