Il numero di biciclette che, quotidianamente, invadono la città è in continua crescita. E, come si potrà immaginare, a tale crescita corrisponde un aumento degli incidenti.
Ma cosa accade se un ciclista investe un pedone?
Occorre premettere che il Codice della Strada prevede degli obblighi non solo per il ciclista, ma anche per il pedone. Considerato che la bicicletta è qualificabile come veicolo, il ciclista ha il dovere di circolare sulle piste ciclabili o, comunque, sugli spazi dedicati alla circolazione dei veicoli, prestando continua attenzione alle condizioni del tratto di strada che sta percorrendo (anche in relazione al traffico ivi presente) e regolando la propria velocità in base alle stesse. Ciò, al fine di essere in grado di evitare tutte le situazioni di pericolo prevedibili secondo la comune diligenza e di prevedere in anticipo i comportamenti imprudenti degli altri utenti della strada, soprattutto quelli più “deboli” come i pedoni.
Il pedone, per parte sua, deve circolare sui marciapiedi e sugli altri spazi per esso predisposti prestando attenzione ed evitando di creare intralcio alla circolazione. Tanto premesso, occorre anche ricordare che il Codice della Strada stabilisce una presunzione di colpa a carico del soggetto che, conducendo un mezzo, a motore o non, investa un pedone. In linea di principio, pertanto, il ciclista che investe un pedone si presume responsabile e, pertanto, tenuto al risarcimento dei danni (fisici e/o materiali) dallo stesso subiti.
In questo caso, chi paga? L’obbligo dell’assicurazione per la responsabilità civile è previsto unicamente per la circolazione dei mezzi a motore. Ciò comporta che, se da un lato il ciclista non è obbligato a munirsi di una polizza assicurativa, dall’altro lato, nel caso di responsabilità per investimento di un pedone, dovrà risarcirlo con il proprio patrimonio. Si tratta di un rischio di non poco conto, soprattutto laddove il danno provocato sia particolarmente elevato. Inoltre, in casi di lesioni particolarmente gravi o di morte del pedone, la condotta del ciclista potrà assumere rilievo anche sotto il profilo penale (lesioni personali colpose/omicidio stradale). In ogni caso, il ciclista può liberarsi dalla presunzione di responsabilità – e dal conseguente onere risarcitorio – dimostrando che l’impatto col pedone è stato determinato da colpa esclusiva di quest’ultimo, che, ad esempio, si è posto improvvisamente e imprevedibilmente nella sua traiettoria di marcia (si pensi al runner che attraversa la strada fuori dalle strisce pedonali, sbucando improvvisamente da un cespuglio).
Ancora, il ciclista, seppure responsabile, può invocare un concorso di colpa del pedone nell’investimento, ottenendo così una riduzione del danno risarcibile, dimostrando che la sua condotta abbia agevolato la verificazione del sinistro (si pensi al caso del pedone che attraversa distratto dal contestuale uso del cellulare).