La Grande Camera della CEDU dà ragione al Grande Oriente d’Italia sulla perquisizione del 2017. Una sconfitta pesante per il metodo della Commissione Antimafia presieduta da Rosy Bindi, che però non cancella il problema delle infiltrazioni mafiose nella massoneria.
Al Grande Oriente d’Italia hanno comprensibilmente accolto con soddisfazione la sentenza pronunciata il 7 luglio 2026 dalla Grande Camera della Corte europea dei diritti dell’uomo. Dopo quasi dieci anni di battaglia giudiziaria, Strasburgo ha definitivamente dato ragione al GOI nella controversia nata dalla perquisizione della sua sede nazionale e dal sequestro degli elenchi degli iscritti disposto nel 2017 dalla Commissione parlamentare Antimafia allora presieduta da Rosy Bindi.
Una vittoria importante, certamente. Ma attenzione a non trasformarla in qualcosa che non è.
La Corte europea ha censurato il modo in cui furono esercitati quei poteri e soprattutto l’assenza di garanzie adeguate contro possibili abusi e arbitrii. Non ha stabilito che il problema delle infiltrazioni mafiose negli ambienti massonici fosse stato inventato dalla Bindi e nemmeno che la Commissione non avesse ragioni per indagare.
La differenza non è un cavillo per giuristi. È il cuore della storia.
Perché Strasburgo ha dato ragione al Grande Oriente d’Italia
Nel marzo 2017 la Commissione Antimafia stava indagando sulle infiltrazioni di Cosa Nostra e della ’ndrangheta nella massoneria in Sicilia e Calabria. Dopo avere richiesto alle principali obbedienze massoniche gli elenchi degli iscritti e non avere ottenuto dal GOI quanto richiesto, la Commissione dispose una perquisizione nella sede nazionale del Grande Oriente d’Italia.
L’operazione durò molte ore e portò all’acquisizione di una grande quantità di documentazione cartacea e informatica. Il materiale comprendeva informazioni riguardanti migliaia di appartenenti alle logge siciliane e calabresi e copriva un arco temporale molto ampio.
Il GOI contestò fin dall’inizio la legittimità della misura e cercò, senza successo, di ottenere tutela attraverso diverse istituzioni italiane. La controversia arrivò così davanti alla Corte europea dei diritti dell’uomo.
Dopo la prima pronuncia del 2024, il Governo italiano chiese il riesame del caso alla Grande Camera. Il 7 luglio 2026 è arrivata la decisione definitiva nel caso Grande Oriente d’Italia v. Italy.
La Corte ha confermato la violazione dell’articolo 8 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo. Il problema non era la legittimità dell’obiettivo perseguito dalla Commissione, che la stessa Corte ha riconosciuto, ma l’ampiezza dell’ingerenza e soprattutto l’insufficienza delle garanzie previste dall’ordinamento italiano.
In altre parole, chi subiva una misura così invasiva da parte di una Commissione parlamentare d’inchiesta non disponeva di strumenti sufficientemente efficaci per sottoporla al controllo di un’autorità indipendente.
Il principio affermato da Strasburgo è semplice quanto fondamentale: l’autonomia parlamentare non può trasformarsi in un territorio nel quale il potere sia sostanzialmente sottratto a qualsiasi controllo quando sono coinvolti i diritti fondamentali.
Tradotto dal linguaggio delle Corti a quello di tutti i giorni suona così. Anche quando hai ottime ragioni per cercare qualcosa, non significa che tu possa cercarla come ti pare.
Ed è qui che Rosy Bindi e la Commissione da lei presieduta ricevono una lezione piuttosto severa.
L’antimafia è una funzione essenziale dello Stato, ma non è un sacramento. Combattere la criminalità organizzata non attribuisce automaticamente l’infallibilità e, soprattutto, non consente di considerare le garanzie costituzionali ed europee come un fastidioso ostacolo burocratico.
Uno Stato democratico dimostra la propria forza proprio quando riesce a combattere chi lo minaccia senza assomigliargli nei metodi.
Su questo Strasburgo è stata chiarissima.
Mafia e massoneria. Il problema che la sentenza non cancella
Sarebbe però altrettanto sbagliato compiere l’operazione opposta e utilizzare la sconfitta della Commissione Bindi per riscrivere ciò che accadde prima e dopo quella perquisizione.
L’inchiesta parlamentare non era nata da una fantasia.
Nel dicembre 2017 la Commissione approvò la Relazione sulle infiltrazioni di cosa nostra e della ’ndrangheta nella massoneria in Sicilia e Calabria. Il documento raccoglieva gli esiti di audizioni, acquisizioni documentali e verifiche condotte anche con la collaborazione della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo.
Lo screening riportato dalla Commissione individuò 193 soggetti con evidenze giudiziarie per fatti di mafia tra gli appartenenti alle quattro obbedienze massoniche prese in esame. Secondo la relazione, 122 appartenevano al Grande Oriente d’Italia, 58 alla Gran Loggia Regolare d’Italia, 9 alla Gran Loggia d’Italia e 4 alla Serenissima.
Prima che qualcuno cominci a distribuire coppole e lupara è indispensabile precisare che questi numeri devono essere letti per quello che realmente significano.
La stessa relazione parlamentare invitava alla cautela nella loro interpretazione. Un’evidenza giudiziaria, un’indagine, un’imputazione e una condanna definitiva non sono la stessa cosa. Sostenere che quei 193 massoni fossero mafiosi sarebbe quindi scorretto e giuridicamente insostenibile.
Ma sarebbe altrettanto difficile sostenere che non esistesse alcun problema.
Le indagini giudiziarie italiane hanno mostrato più volte l’interesse delle organizzazioni mafiose per ambienti nei quali sia possibile costruire relazioni con professionisti, imprenditori, amministratori pubblici, politici e persone inserite nelle istituzioni.
Non occorre demonizzare la massoneria per comprenderne il motivo.
Una loggia non diventa criminale perché qualcuno cerca di infiltrarla, così come un’impresa non diventa mafiosa perché la criminalità tenta di condizionarne l’attività. Proprio la rete di relazioni che può svilupparsi all’interno di organizzazioni composte da persone inserite nella società civile può però rappresentare un obiettivo interessante per chi cerca informazioni, influenza e contatti.
Il problema non è quindi affermare che la massoneria sia mafiosa, perché sarebbe un’enormità. Il problema è chiedersi se anche la massoneria, come tante altre strutture della società, possa essere vulnerabile ai tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata.
La risposta fornita da decenni di indagini e dalla stessa Commissione Antimafia rende difficile liquidare la questione con una scrollata di spalle.
Il problema delle infiltrazioni è arrivato anche dentro il GOI
C’è poi un aspetto che oggi rischia di essere convenientemente dimenticato.
La questione delle infiltrazioni criminali non è stata sollevata soltanto dai detrattori della massoneria o da Rosy Bindi. È entrata apertamente anche nel durissimo confronto interno al Grande Oriente d’Italia.
Durante la campagna per l’elezione del Gran Maestro del 2024, Leo Taroni e la lista che lo sosteneva inserirono esplicitamente tra i temi del proprio programma il contrasto ai tentativi di infiltrazione di mafia, ’ndrangheta e camorra nelle logge.
L’allora Gran Maestro Stefano Bisi reagì con altrettanta durezza, respingendo una rappresentazione del Grande Oriente come organizzazione compromessa con la criminalità organizzata.
Da quel momento la contrapposizione interna è diventata sempre più aspra. Sarebbe scorretto sostenere che la successiva spaccatura del GOI sia stata determinata soltanto dalla questione delle infiltrazioni. Nella crisi sono confluiti il contestato risultato delle elezioni del 2024, l’annullamento di alcune schede, i ricorsi alla magistratura, le vicende disciplinari e altre questioni relative alla gestione dell’obbedienza.
Resta tuttavia un dato difficilmente contestabile: la gestione del problema delle possibili infiltrazioni mafiose era diventata uno dei temi dello scontro interno al Grande Oriente.
Se il problema fosse stato soltanto una costruzione della Bindi, sarebbe piuttosto difficile spiegare perché se ne discutesse con tanta durezza anche dentro la più importante obbedienza massonica italiana.
Rosy Bindi aveva il problema giusto, ma il metodo sbagliato
È proprio questa circostanza a rendere la sentenza di Strasburgo più interessante e, paradossalmente, ancora più severa nei confronti della Commissione Bindi.
La Commissione aveva il diritto e probabilmente il dovere di indagare sulle possibili infiltrazioni della criminalità organizzata negli ambienti massonici. Le risultanze disponibili erano sufficientemente significative da rendere necessario un approfondimento.
Il fatto di perseguire una finalità legittima e importante non conferiva però alla Commissione una carta bianca.
Quanto più un potere pubblico è invasivo, tanto più devono essere forti le garanzie che ne accompagnano l’esercizio. È esattamente questo il principio riaffermato dalla Grande Camera.
La lotta alla mafia non perde forza quando rispetta i diritti. Al contrario, acquista credibilità.
Il rischio nasce quando si comincia a pensare che la nobiltà del fine possa giustificare progressivamente qualsiasi mezzo. Oggi quel potere viene utilizzato contro qualcuno che consideriamo sospetto e la cosa può persino piacerci. Domani potrebbe essere utilizzato contro qualcun altro. Magari contro di noi.
Rosy Bindi aveva quindi davanti una malattia reale, ma Strasburgo ha stabilito che la terapia utilizzata non rispettava sufficientemente le garanzie che una società democratica deve assicurare.
Il punto è tutto qui.
Il GOI ha vinto, ma Strasburgo non gli ha rilasciato un certificato di buona salute
Il Grande Oriente d’Italia ha accolto la decisione della Grande Camera come un risultato storico e ne ha tutto il diritto.
Il Gran Maestro Antonio Seminario ha dichiarato che il GOI non gioisce per la condanna della Repubblica Italiana, alla quale rinnova il proprio senso di appartenenza e obbedienza, ma per il contributo offerto alla democrazia e alla giustizia del Paese.
Una dichiarazione istituzionalmente impeccabile.
Anche la comunicazione ufficiale del Grande Oriente ha comprensibilmente sottolineato il significato della pronuncia sul terreno dello Stato di diritto e della tutela delle libertà fondamentali.
Tutto vero. Ma non è tutta la verità.
La Corte europea non ha stabilito che le infiltrazioni mafiose nella massoneria non esistessero. Non ha dichiarato che la Commissione Antimafia fosse priva di ragioni per occuparsene. Non ha cancellato la relazione parlamentare del 2017 e nemmeno le vicende giudiziarie che negli anni hanno mostrato l’interesse delle organizzazioni criminali per determinati ambienti massonici.
Soprattutto, Strasburgo non ha consegnato al Grande Oriente d’Italia un certificato retroattivo di impermeabilità alla criminalità organizzata.
Ha stabilito qualcosa di diverso e di altrettanto importante: anche quando lo Stato persegue un obiettivo legittimo come il contrasto alla mafia, deve rispettare le garanzie che impediscono al potere di diventare arbitrario.
Il GOI ha quindi vinto una battaglia fondamentale sul terreno dei diritti.
Trasformarla nell’assoluzione generale di una storia molto più complessa significherebbe chiedere alla sentenza di dire ciò che non ha mai detto.
Una vittoria che non assolve nessuno
Alla fine rimangono due mezze verità, entrambe molto comode.
La prima sostiene che l’esistenza delle infiltrazioni mafiose potesse sostanzialmente giustificare qualsiasi strumento utilizzato dalla Commissione Antimafia. Strasburgo ha spiegato definitivamente perché non è così.
La seconda sostiene che la condanna dell’Italia dimostri che l’inchiesta sulle infiltrazioni nella massoneria fosse sostanzialmente infondata. Gli atti parlamentari e le vicende giudiziarie raccontano qualcosa di molto diverso.
Rosy Bindi aveva davanti un problema reale e aveva il diritto di indagare. Non aveva per questo il diritto di considerare secondarie le garanzie che devono accompagnare l’esercizio di poteri tanto invasivi.
Il Grande Oriente d’Italia aveva il diritto di opporsi a quel metodo, lo ha fatto per quasi dieci anni e alla fine ha ottenuto ragione dalla Grande Camera. Farebbe però un errore se utilizzasse quella vittoria per mettere tra parentesi tutto ciò che aveva originato l’inchiesta e tutto ciò che successivamente è emerso anche nel dibattito interno alla massoneria.
La conclusione è quindi molto meno consolatoria delle celebrazioni di questi giorni.
Rosy Bindi poteva avere individuato correttamente la malattia e avere sbagliato la terapia. Il Grande Oriente può avere avuto ragione nel contestare quella terapia senza che questo equivalga a un certificato di perfetta salute.
La Corte di Strasburgo non ha assolto la massoneria dalle proprie contraddizioni e non ha condannato l’antimafia. Ha ricordato qualcosa di molto più importante: anche quando combatte un fenomeno grave e reale, il potere pubblico incontra dei limiti.
È questo che distingue lo Stato di diritto dall’arbitrio.
Ed è una regola che dovrebbe piacere a tutti. Soprattutto quando viene applicata agli altri.
Giulio Valerio Santini
Fonti
Corte europea dei diritti dell’uomo – Grande Camera: Grande Oriente d’Italia v. Italy, ricorso n. 29550/17, sentenza del 7 luglio 2026. Fonte primaria per la violazione dell’articolo 8 CEDU e per le conclusioni sulle garanzie contro abuso e arbitrio.
Camera dei deputati – Commissione parlamentare Antimafia, XVII legislatura: Relazione sulle infiltrazioni di cosa nostra e della ’ndrangheta nella massoneria in Sicilia e Calabria, approvata il 21 dicembre 2017. Fonte primaria per la ricostruzione dell’inchiesta e degli accertamenti sulle obbedienze massoniche.
Grande Oriente d’Italia: comunicato ufficiale del 7 luglio 2026 e dichiarazione del Gran Maestro Antonio Seminario sulla sentenza della Grande Camera.
ANSA: riscontri giornalistici sulla sentenza CEDU e sulla controversia tra lo Stato italiano e il Grande Oriente d’Italia.
Il Fatto Quotidiano: ricostruzioni del 2023-2024 sulla campagna per l’elezione del Gran Maestro del GOI, sulla candidatura di Leo Taroni e sull’ingresso del tema delle infiltrazioni criminali nel confronto interno all’obbedienza.
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