Quando una conversazione può trasformarsi in una prova decisiva
Cari lettori abbiamo deciso di affrontare la questione per rispondere alle numerose mail che giungono in redazione. Non ci avevamo fatto caso ma c’è una frase che ricorre sempre più spesso nelle conversazioni quotidiane. Non tra investigatori privati, tra la gente comune. È la seguente:
“Posso registrare questa telefonata?”
Questa frase viene pensata o pronunciata ogni giorno da migliaia di persone dopo una discussione sul lavoro, una trattativa economica andata male, una promessa improvvisamente smentita oppure una conversazione familiare diventata oggetto di una controversia.
È una riflessione che nasce quasi sempre troppo tardi. E allora abbia deciso di aiutarvi ad anticipare i tempi.
Quando il conflitto arriva davanti a un avvocato, a un giudice o alle forze dell’ordine, il problema non è più capire cosa sia successo. Il problema diventa dimostrarlo.
In un mondo nel quale ogni smartphone può trasformarsi in pochi secondi in un registratore digitale – magari per filmare un moribondo anziché aiutarlo – molti cittadini si pongono una domanda semplice ma fondamentale. E’ possibile registrare una telefonata senza avvisare l’altra persona?
La risposta, per molti aspetti, sorprende ancora oggi.
Registrare una telefonata è legale? La risposta che molti non si aspettano
Contrariamente a quanto molti credono, registrare una conversazione telefonica alla quale si partecipa personalmente è generalmente lecito. Generalmente.
La ragione è intuitiva. Chi prende parte a una conversazione conosce già il contenuto di ciò che viene detto. Registrare non significa introdursi abusivamente nella comunicazione di altri soggetti, ma conservare una memoria fedele di un dialogo del quale si è già protagonisti. Un appunto insomma che una volta avremmo preso sul block notes.
La situazione cambia radicalmente quando si tenta di ascoltare o registrare conversazioni tra persone terze senza esserne partecipi. Non fatelo mi raccomando.
In quel caso non si parla più di documentazione di una conversazione propria, ma di possibili interferenze illecite nella vita privata altrui, con conseguenze che possono assumere rilevanza anche penale.
La distinzione è fondamentale e costituisce il punto di partenza di tutta la materia.
La vera domanda non è se si può registrare, ma cosa si può fare con quella registrazione
Qui arriviamo al cuore della questione. Nella maggior parte dei casi chi registra una conversazione non lo fa per collezionare file audio. Lo fa perché teme una contestazione futura, vuole tutelare un proprio diritto oppure desidera conservare una prova di ciò che è stato detto.
In altre parole, il vero interrogativo non è se sia possibile premere il tasto “rec”. La vera domanda è un’altra: quella registrazione potrà essere utilizzata? È qui che il diritto incontra la vita reale.
Consegnare una registrazione al proprio avvocato è lecito?
Immaginiamo una situazione molto comune. Un lavoratore ritiene di essere vittima di comportamenti scorretti da parte di un superiore. Un coniuge è coinvolto in una separazione particolarmente conflittuale. Un cittadino ritiene di essere stato minacciato o truffato.
In tutti questi casi consegnare la registrazione al proprio avvocato affinché possa valutarla e utilizzarla nell’ambito della difesa è generalmente consentito. Anzi, è proprio questa una delle finalità che la giurisprudenza considera maggiormente meritevoli di tutela.
Il diritto di difesa, garantito dall’articolo 24 della Costituzione, rappresenta infatti uno dei pilastri del nostro ordinamento.
Una registrazione può essere utilizzata in tribunale?
La risposta è sì, ma occorre comprendere bene cosa significhi questo sì.
Molti immaginano la registrazione come una sorta di prova assoluta, capace di chiudere automaticamente una controversia. La realtà processuale è più complessa. La realtà è sempre diversa.
Una registrazione può assumere un peso rilevante, talvolta persino decisivo, ma viene sempre valutata all’interno di un quadro più ampio che comprende documenti, testimonianze, messaggi, email e ogni altro elemento utile alla ricostruzione dei fatti.
Il giudice non valuta soltanto le parole pronunciate. Valuta il contesto, il momento, il significato complessivo della conversazione e la sua coerenza con gli altri elementi presenti nel fascicolo.
Per questo motivo una registrazione importante può cambiare l’esito di una causa, ma raramente costituisce l’unico elemento sul quale si fonda una decisione.
Le registrazioni nelle separazioni e nei conflitti familiari
Uno degli ambiti nei quali queste prove vengono utilizzate più frequentemente è quello familiare.
Separazioni, affidamento dei figli, controversie economiche tra ex coniugi e conflitti tra familiari generano spesso situazioni nelle quali una delle parti decide di documentare conversazioni ritenute significative. Una registrazione può contribuire a dimostrare l’esistenza di minacce, pressioni, ammissioni o accordi successivamente negati.
Tuttavia i giudici tendono a privilegiare la qualità della prova rispetto alla sua quantità. Registrare ogni telefonata per mesi o anni non garantisce automaticamente alcun vantaggio processuale.
Ciò che conta è la rilevanza concreta della conversazione rispetto ai fatti che devono essere accertati.
Registrare il datore di lavoro o un collega può essere una forma di difesa?
Questo è uno dei temi più delicati e più dibattuti.
La Corte di Cassazione ha affrontato numerose volte il problema delle registrazioni effettuate dal lavoratore nei confronti di superiori o colleghi. L’orientamento prevalente riconosce che tali registrazioni possono essere lecite quando risultino finalizzate alla tutela di un proprio diritto.
Pensiamo ai casi di mobbing, discriminazione, demansionamento, molestie o pressioni indebite.
Molto spesso questi comportamenti si manifestano attraverso colloqui verbali che non lasciano alcuna traccia documentale. In tali situazioni la registrazione può rappresentare uno strumento di tutela particolarmente efficace.
Non a caso la giurisprudenza richiama frequentemente il principio del diritto di difesa e, indirettamente, il celebre brocardo latino: “Qui iure suo utitur neminem laedit.”
Chi esercita un proprio diritto non arreca, per ciò solo, un danno ingiusto ad altri. Naturalmente ogni caso deve essere valutato nelle sue specificità e non esistono automatismi.
Posso portare la registrazione ai Carabinieri o alla Polizia?
Molti lettori si pongono questa domanda. Se una conversazione contiene minacce, richieste estorsive, molestie o altre possibili condotte illecite, la registrazione può certamente essere sottoposta all’attenzione delle autorità competenti.
Sarà poi l’autorità giudiziaria a valutarne il contenuto, la rilevanza e l’eventuale utilizzabilità nel procedimento.
In questi casi la registrazione può rappresentare un elemento importante per avviare approfondimenti investigativi o per corroborare altre prove già disponibili.
Nel processo penale una registrazione è considerata un’intercettazione?
No. Ed è proprio qui che nasce uno degli equivoci più diffusi. L’intercettazione, in senso tecnico, presuppone che un soggetto estraneo capti una comunicazione tra altre persone. Quando invece uno degli interlocutori registra una conversazione alla quale partecipa personalmente, la situazione è completamente diversa.
La Corte di Cassazione ha chiarito che tale registrazione costituisce una forma di documentazione di un fatto storico e non un’intercettazione in senso tecnico.
Proprio questa distinzione consente alla registrazione di essere generalmente utilizzata come documento nell’ambito del processo.
Una registrazione può essere contestata?
Assolutamente sì. Una registrazione non è immune da contestazioni.
La controparte può sostenere che il file sia incompleto, manipolato, alterato oppure estrapolato da un contesto più ampio.
In alcune controversie particolarmente complesse il giudice può disporre una consulenza tecnica finalizzata a verificare autenticità, integrità e provenienza del materiale audio.
Per questa ragione è sempre opportuno conservare il file originale ed evitare modifiche o montaggi che potrebbero comprometterne la credibilità.
Come ogni prova, anche la registrazione deve dimostrare di essere affidabile.
Attenzione: utilizzare una registrazione in giudizio è una cosa, pubblicarla è un’altra
Questo è probabilmente il passaggio più importante dell’intero articolo.
Molte persone comprendono che la registrazione può essere lecita, ma dimenticano che esiste una differenza enorme tra utilizzarla per difendersi e diffonderla pubblicamente.
Consegnare una registrazione al proprio avvocato, produrla in giudizio o sottoporla all’autorità giudiziaria è una cosa.
Pubblicarla sui social network, inoltrarla a gruppi WhatsApp, diffonderla online o utilizzarla per screditare una persona è un’altra.
In questi casi entrano in gioco il diritto alla riservatezza, la protezione dei dati personali, la reputazione individuale e possibili responsabilità civili o penali.
Una registrazione acquisita legittimamente può quindi trasformarsi in una fonte di problemi se utilizzata in modo improprio.
WhatsApp, Teams e Zoom cambiano le regole?
La risposta, nella sostanza, è negativa.
Che la conversazione avvenga tramite una telefonata tradizionale, una chiamata WhatsApp o una videoconferenza su Teams o Zoom, il principio giuridico di base resta sostanzialmente lo stesso.
Ciò che conta è la partecipazione diretta alla conversazione e la finalità per la quale la registrazione viene effettuata e successivamente utilizzata.
La tecnologia evolve rapidamente, ma i principi fondamentali della tutela della persona continuano a rimanere sorprendentemente stabili.
La tecnologia conserva tutto. La giustizia deve capire come utilizzarlo.
Ogni smartphone custodisce oggi una quantità di informazioni che fino a pochi anni fa sarebbe stata impensabile. Conversazioni, fotografie, messaggi vocali e video possono diventare, da un giorno all’altro, elementi rilevanti all’interno di una controversia. La possibilità di registrare una telefonata rappresenta certamente uno strumento di tutela.
Allo stesso tempo ci ricorda che la tecnologia non sostituisce il buon senso e che ogni strumento può essere utilizzato per difendere un diritto oppure per violare quello di qualcun altro.
La differenza, come spesso accade, non sta nello strumento ma nell’uso che se ne fa.
Meditate gente, meditate.
La Redazione di National Daily Press
Fonti normative e giurisprudenziali
Articolo 15, 24 Costituzione Italiana
Articolo 615-bis, 617 Codice Penale
Regolamento UE 2016/679 (GDPR)
Cassazione Penale n. 24288/2016
Cassazione Civile n. 11322/2018
Cassazione n. 12534/2019
Cassazione Civile – Sezione Lavoro n. 27424/2014
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