Il 17 giugno il Parlamento europeo ha approvato definitivamente le modifiche alla politica dell’Unione europea sui rimpatri dei cittadini di Paesi terzi che soggiornano irregolarmente sul territorio europeo. Il regolamento ha ottenuto 418 voti a favore, 218 contrari e 30 astensioni e punta ad accelerare le procedure di rimpatrio e a prevenire abusi e movimenti non autorizzati all’interno dell’Unione. L’atto sancisce che una decisione di rimpatrio emessa dalle autorità nazionali competenti nei confronti di un cittadino di un Paese terzo in soggiorno irregolare comporta l’obbligo di lasciare immediatamente (o entro un termine stabilito) il territorio dello Stato membro interessato. Secondo la normativa, i cittadini di Paesi terzi soggetti a una decisione di rimpatrio saranno tenuti a cooperare con le autorità e potranno essere trattenuti sulla base di una valutazione individuale. Il trattenimento dovrà essere disposto da un’autorità amministrativa o giudiziaria e potrà durare fino a 24 mesi. Sarà inoltre possibile una proroga fino a sei mesi complessivi in caso di cambiamento delle circostanze, nuove informazioni o miglioramento della cooperazione con un Paese terzo. Se il cittadino si sposta in un altro paese UE, inoltre, potrà essere disposto un nuovo periodo di trattenimento. Gli Stati membri potranno anche imporre l’obbligo di presentarsi regolarmente alle autorità competenti o di abitare in un luogo designato. Le nuove disposizioni consentiranno inoltre alle autorità nazionali di attuare misure investigative per preparare o garantire l’effettivo rimpatrio, tra cui perquisizioni personali, domiciliari o di altri locali pertinenti, nonché il sequestro di effetti personali e dispositivi elettronici. Il punto più importante del regolamento è la possibilità di trasferire i migranti destinatari di una decisione di rimpatrio verso i cosiddetti “centri di rimpatrio” situati nel territorio di un Paese terzo disposto ad accoglierli, sulla base di un accordo concluso da uno Stato membro dell’UE, come ad esempio i centri italiani in Albania. Le autorità nazionali dovranno informare la Commissione e gli altri Stati membri prima dell’entrata in vigore di tali accordi. Dopo l’approvazione da parte del Parlamento, il testo dovrà essere formalmente adottato dal Consiglio e pubblicato nella Gazzetta ufficiale prima di entrare in vigore. Alcune disposizioni, tra cui quelle sui centri di rimpatrio, sulla valutazione dell’età dei minori e sulla dimensione esterna dei rimpatri, si applicheranno immediatamente. Le altre entreranno in applicazione 12 mesi dopo l’entrata in vigore della normativa.


