Il cane e il padrone
Giovanni, questo il nome del proprietario del cane, era ormai assuefatto all’idea del patibolo penale nel caso in cui Lucky, il suo pastore tedesco, avesse abbaiato giorno e notte in sua assenza.
L’idea lo rendeva nervoso, rigido, non proprio in stile vacanziero, ma proprio non aveva avuto il coraggio di fare rientro, avrebbe deluso i suoi amici, o forse lo avrebbero preso in giro per mesi.
Lucky
D’un tratto, nel mentre scacciava dalla testa l’ennesimo pensiero folle di un poliziotto che sfondava la finestra di casa sua perché gli ululati di Lucky erano diventati disturbo alla quiete pubblica di un intero quartiere, arrivò alla reception, e udì una amichevole e forse inaspettatamente provvidenziale conversazione fra la receptionist ed un cliente:
“Benvenuto Avvocato Magalli, come sta?quest’anno è arrivato più tardi del solito”
“Ben trovata Rosetta, cosa vuole, il lavoro è lavoro, ma ora inizia la vacanza, mi dica subito che anche quest’anno c’è la crostata di marmellata alle more che ne vado ghiotto”.
“Ma certo avvocato, domattina gliene prepariamo una doppia porzione”.
In un clima amichevole, quasi ilare, Giovanni volle spezzare quel cappio di senso di colpa che si sentiva stretto al collo; intervenne, quasi inserendosi nel discorso:
“Avvocato, mi perdoni, lei è penalista?”
L’avvocato Magalli, passò da un sorriso ad un mezzo sorriso, proprio come chi dalla crostata di marmellata era passato di nuovo al lavoro:
“Mi dica”
Giovanni spiegò al professionista la sua situazione, coinvolgendolo nella sua inquietudine, a cui però Magalli era abituato. L’avvocato aggiustò pazientemente gli occhiali sul naso attraverso l’indice della mano destra, e con una fretta ben mascherata spiegò a Giovanni di una recente sentenza (Cassazione 29894/18) che aveva posto alcuni paletti su quello che sono i doveri del proprietario dell’animale, sia nei confronti di quest’ultimo che degli eventuali vicini del condominio.
In primis
La sentenza ha stabilito che abbandonare cani e gatti (anche se con acqua e cibo sufficienti a garantirne la sopravvivenza) lasciandoli nell’incuria più totale – che deriva dal semplice fatto di non essere presenti per molto tempo – può far scattare il reato. E, insieme ad esso, anche il sequestro.
Pertanto, in base alla sentenza in narrativa, “abbandono” non è solo quello di chi lascia il cane per strada o sull’autostrada, ma anche di chi lo abbandona per molto tempo a casa, poiché il concetto di abbandono comprende non solo la volontà di abbandonare l’animale ma anche quella di non prendersene cura nella consapevolezza che l’animale sarà incapace di badare autonomamente a se stesso.
Indifferenza e trascuratezza
In altri termini l’indifferenza e la trascuratezza verso la sorte del proprio animale sono parte del reato, (infatti un’altra sentenza più recente della Corte di Cassazione, n.16168/2024 ha escluso la punibilità per abbandono di animali quando si ha un mancato ritiro di un cane dal canile cui era stato in precedenza affidato dal proprietario, poiché presso le strutture di ricovero, gli animali non possono essere soppressi né destinati alla sperimentazione, e agli stessi, nell’attesa della cessione a privati, vengono assicurate le necessarie prestazioni di cura).
“È la cura del cane” chiosò l’avvocato Magalli, il vero discrimine tra le varie condotte, e non il luogo, poiché, ad esempio, si rischia di incorrere nel reato di abbandono anche se si lascia il cane da solo in un giardino.
La pena prevista
“Ragazzo, questa è la legge, la pena prevista è, alternativamente, l’arresto fino a un anno o l’ammenda da 1.000 a 10mila euro, ai sensi dell’articolo 727 del codice penale, valuti lei”.
Giovanni reagì, dopo un primo smarrimento reagì, come chi non ha più nulla da perdere.
Uno sguardo allo smartphone e soluzione trovata: treno 9992 del 24 agosto da Milano Marittima a Milano Centrale, con cambio a Bologna Centrale. Sarebbe rientrato prima in treno, senza gravare sugli amici.
“Spezzo la vacanza e rientro fra 3 giorni, così mi godo qualche giorno e limito i danni”.