La pergola bioclimatica è una vera e propria evoluzione delle pergole tradizionali. Si tratta di una struttura dotata di lamelle orientabili, che ruotando in base alla direzione dei raggi solari, riescono a limitare il flusso di luce e di aria, mantenendo in ombra e al fresco la zona sottostante.
Tale manufatto rientra nella “edilizia libera”, allorchè presenti le seguenti caratteristiche: sia un elemento di arredo installato su pareti esterne dell’unità immobiliare di cui è ad esclusivo servizio, costituito da una struttura leggera e amovibile, con elementi in metallo o in legno di esigua sezione, coperta da telo anche retrattile, stuoie in canna o bambù o materiale in pellicola trasparente, priva di opere murarie e di pareti chiuse di qualsiasi genere, costituita da elementi leggeri, assemblati tra loro, tali da rendere possibile la loro rimozione previo smontaggio e senza necessità di demolizione. Il fatto che tale manufatto rientri nell’edilizia libera comporta che: (1) tendenzialmente, la sua installazione non necessita di titolo abilitativo; (2) laddove il regolamento condominiale non preveda divieti o limitazioni in merito a tali installazioni, non è necessaria una delibera assembleare che ne autorizzi l’installazione, ma è sufficiente che il condomino che intenda realizzarla ne dia notizia all’amministratore di condominio, che ne riferisce all’assemblea.
Talvolta, tuttavia, detti manufatti possono ledere i diritti dei singoli condomini. Si pensi al caso di un condomino, proprietario di un appartamento al piano terreno, che installi detta pergola nel giardino privato antistante la propria abitazione, sotto le finestre o il balcone del condomino proprietario dell’appartamento sito al piano superiore. In tal caso l’installazione della pergola bioclimatica, può scontrarsi con la normativa in tema di distanze e diritto di veduta. Il diritto di veduta consiste nel diritto del proprietario di guardare e sporgersi perpendicolarmente sulla proprietà altrui dal piano superiore (“in appiombo”), sia invia frontale sia in via laterale. A tutela di tale diritto, la legge vieta al proprietario del fondo sul quale è esercitato il diritto di veduta in appiombo di installare manufatti ad una distanza inferiore a 3 metri.
La giurisprudenza concorda nel ritenere che il diritto di veduta possa essere leso non solo dalla realizzazione di opere per le quali la normativa richiede un permesso di costruire, ma anche da qualsiasi manufatto dotato di stabilità e consistenza tali da ostacolarel’esercizio della veduta. Dunque, qualsiasi costruzione (pergolato, veranda, tensostruttura etc.) sottostante alla finestra o al balcone da cui si esercita la veduta in appiombo deve essere rimossa se realizzata ad una distanza inferiore a 3 metri dalla soglia degli stessi, senza che possano rilevare esigenze di contemperamento con i diritti di proprietà ed alla riservatezza del vicino. E, ciò, in quanto, sul diritto alla riservatezza del vicino prevale il diritto di veduta, anche in considerazione del fatto che la corretta distanza garantisce luce ed aria, che assicurano l’igiene negli edifici e soddisfano i bisogni elementari di chi li abita.
In tali casi, dunque, il proprietario del piano superiore che veda leso il proprio diritto di veduta potrà agire per la relativa tutela.