Il Fondo di Garanzia per le vittime della strada (FGVS) è stato istituito dalla legge per assicurare il risarcimento dei danni subiti da soggetti che siano rimasti vittime di sinistri stradali, in tutti i casi in cui non possa intervenire la Compagnia di assicurazione del veicolo che ha causato il danno.
Detto Fondo è costituito da una parte dei premi che annualmente sono versati alle Compagnie di assicurazione.
I due casi più frequenti (ma non esclusivi) nei quali opera il FGVS sono:
- quello in cui il veicolo che ha provocato il sinistro sia del tutto sfornito di assicurazione per la responsabilità civile;
- quello in cui il veicolo che ha provocato il sinistro non sia stato identificato (si tratta, ad esempio, del caso ricorrente del “pirata della strada”).
Nei due casi suddetti, il FGVS risarcisce soltanto determinate tipologie di danno. Infatti:
- se il veicolo responsabile non è assicurato, il FGVS risarcisce sia il danno alla persona che quello alle cose;
- se il veicolo responsabile non è identificato, il FGVS risarcisce il danno alla persona. Invece, il risarcimento del danno alle cose interviene solo nel caso della necessaria contemporanea sussistenza di un danno grave alla persona (ossia di un’invalidità permanente superiore al 9%).
Come una normale assicurazione, il FGVS garantisce il risarcimento dei danni entro determinati massimali e al netto di determinate franchigie, previsti dalla legge.
L’accesso al FGVS è garantito tramite alcune Imprese di assicurazione, designate con decreto del Ministro competente, aventi competenza territoriale individuata in base al luogo di accadimento del sinistro, e alle quali è affidato l’incarico di provvedere alla liquidazione dei danni in favore degli aventi diritto.
La richiesta di risarcimento al FGVS va articolata seguendo una determinata procedura, stabilita dalla legge, che richiede, tra l’altro, la tempestività nella segnalazione del sinistro e la prova adeguata delle circostanze che giustificano il risarcimento del danno subito.
Ricevuta la richiesta di risarcimento, il FGVS ha un lasso temporale di sessanta giorni per valutare la domanda e (a) accoglierla, liquidando il risarcimento, oppure (b) respingerla.
Il mancato rispetto di tali termini, ovvero il diniego di risarcimento opposto dal FGVS, comportano la possibilità per il danneggiato di adire il Tribunale per far valere i propri diritti risarcitori.
A cura di: Avv.ti Ida Lombi – Emanuela Ferlito