Nel panorama della normativa antiriciclaggio, uno degli obblighi più centrali — e spesso fraintesi — è l’adeguata verifica della clientela (Customer Due Diligence, CDD). Non basta sapere chi è il cliente: bisogna anche capire che tipo di rischio rappresenta. Ma cosa significa tutto questo in pratica? Lo abbiamo chiesto, come sempre, all’avvocato Matteo Remonato, esperto in materia di compliance e normativa antiriciclaggio.
Avvocato Remonato, partiamo dal principio: cosa si intende per “adeguata verifica della clientela”?
«È il cuore dell’impianto antiriciclaggio. Non si tratta solo di identificare formalmente un cliente, ma di comprendere chi è, cosa fa e perché si rivolge a noi. L’adeguata verifica significa valutare il rischio che un rapporto o un’operazione possano essere utilizzati per riciclaggio o finanziamento del terrorismo.
La legge (D.Lgs. 231/2007, artt. 17–30) richiede quindi un approccio dinamico e consapevole, fondato sul principio del risk-based approach.»
Quindi non basta una fotocopia della carta d’identità?
«Decisamente no. L’identificazione documentale è solo il primo passo. Bisogna anche verificare l’identità, cioè avere ragionevoli certezze che la persona sia davvero chi dichiara di essere, e raccogliere informazioni su scopo e natura del rapporto.
Poi occorre analizzare eventuali fattori di rischio (ad esempio: il cliente è una PEP persona esposta politicamente, utilizza contanti in modo anomalo, opera da un Paese ad alto rischio?) e comportarsi di conseguenza, adottando misure più o meno approfondite.»
Avvocato Remonato può farci un esempio concreto?
«Prendiamo un agente immobiliare che incontra un cliente straniero interessato ad acquistare un immobile di pregio in contanti. L’identificazione avviene con documento valido, ma non basta: bisogna chiedersi da dove provengono i fondi, perché l’acquisto avviene in Italia e se ci sono elementi incoerenti.
In una situazione del genere la legge impone una verifica rafforzata, perché ci sono indicatori di rischio elevato.»
E cosa si intende per “verifica rafforzata”?
«La normativa prevede tre livelli di adeguata verifica:
- semplificata, in casi a basso rischio;
- ordinaria, la regola generale;
- rafforzata, quando emergono profili critici.
La verifica rafforzata scatta, ad esempio, in presenza di clienti residenti in Paesi ad alto rischio, di operazioni complesse o sproporzionate rispetto al profilo, in caso di uso rilevante di contanti o quando il cliente è una PEP. In queste ipotesi bisogna raccogliere documentazione aggiuntiva, svolgere controlli più stringenti e attivare un monitoraggio rafforzato nel tempo.»
Ci sono errori tipici che i professionisti commettono?
«Due, molto diffusi:
- considerare l’adeguata verifica una mera formalità burocratica da archiviare in fretta;
- non aggiornare i dati nel tempo.
La legge richiede invece un processo continuativo: se il rapporto con il cliente dura, va rivalutato periodicamente, specie se cambiano condizioni o emergono nuovi elementi di rischio.»
Qual è il rischio, in caso di inadempienza?
«Le conseguenze sono gravi: sanzioni amministrative rilevanti, possibile responsabilità penale nei casi di dolo o grave negligenza, e soprattutto danni reputazionali.
Il vero pericolo è diventare, anche inconsapevolmente, un ingranaggio del riciclaggio. E in quel caso non si è solo sanzionati: si può rispondere personalmente.»
C’è una regola d’oro che si sentirebbe di suggerire?
«Sì: conoscere il cliente non può essere un optional, è un dovere professionale. E significa molto più che raccogliere documenti: è un processo di valutazione, aggiornamento e coerenza dei comportamenti.
La legge non chiede infallibilità, ma pretende diligenza, consapevolezza e tracciabilità. Questo vale per banche, notai, avvocati, agenti immobiliari e per tutti i soggetti obbligati.»
Giulio Valerio Santini.
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