In sede di separazione, divorzio, cessazione della convivenza, di solito viene posto, a carico di uno dei genitori, l’obbligo di contribuire al mantenimento dei figli minorenni – oppure maggiorenni ma non economicamente autosufficienti – mediante il versamento, a favore del genitore “collocatario” (quello, cioè, con il quale vive la prole) di un assegno mensile, che copre le spese cosiddette “ordinarie” (vitto, alloggio, molteplici esigenze quotidiane). Tuttavia, vi sono dei periodi dell’anno nei quali il genitore non collocatario trascorre più tempo, spesso molteplici settimane, con i figli, provvedendo a vitto, alloggio e alle più disparate necessità quotidiane. E’ il tipico caso delle vacanze di Natale o, ancor di più, delle vacanze estive. La domanda ricorrente, in questi casi, è: il genitore non collocatario resta obbligato alla corresponsione dell’assegno di mantenimento anche per i mesi nei quali trascorre molte settimane con i figli?
Durante tali periodi il genitore non collocatario può omettere il versamento dell’assegno in parola o, in alternativa, può ridurne il relativo importo? La risposta è: assolutamente no. Ma perché? Il motivo del diniego è insito nella funzione tipica dell’assegno di mantenimento, che è quella di contribuire alle esigenze complessive ordinarie che i figli possono avere e/o maturare nell’arco dell’intero anno. Il relativo importo, pertanto, viene calcolato su base annua, sebbene nella prassi, per esigenze di praticità, se ne regolamenti la corresponsione, da parte del genitore obbligato all’altro, in dodici rate mensili da corrispondere anticipatamente entro il giorno 5 di ciascun mese, con rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT.
Tanto è vero che tale importo è costante e non varia, nonostante la notoria circostanza che, in alcuni mesi, si spende di più rispetto ad altri. Ne consegue che il genitore che non adempie all’obbligo di versare, integralmente, l’assegno di mantenimento all’altro genitore durante il periodo di vacanza, così come in qualsiasi altro momento dell’anno, può subire le conseguenze civili e penali derivanti dalla sua condotta.