Nel mondo della normativa antiriciclaggio, uno degli strumenti più delicati, e spesso temuti, è la segnalazione di operazioni sospette (SOS). Ma cos’è esattamente? Quando un professionista è tenuto a segnalare? E come farlo senza compromettere il rapporto di fiducia con il cliente? Lo abbiamo chiesto all’avvocato Matteo Remonato, specialista in antiriciclaggio.
Avvocato Remonato, che cos’è una segnalazione di operazione sospetta, in parole semplici?
«È la comunicazione che un soggetto obbligato (banca, notaio, avvocato, commercialista, agente immobiliare, intermediario finanziario, revisore, VASP, ecc.) invia alla UIF – Unità di Informazione Finanziaria della Banca d’Italia quando un’operazione presenta elementi anomali tali da far sospettare attività di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.
Non serve la certezza del reato: basta un sospetto ragionevole.»
E cosa si intende per “sospetto ragionevole”?
«È la valutazione, basata su esperienza, logica e informazioni disponibili, che qualcosa non torni.
Esempi tipici:
- un cliente che vuole effettuare un pagamento ingente in contanti;
- chi fornisce versioni contrastanti o rifiuta di presentare documenti;
- strutture complesse o triangolazioni con soggetti esteri senza una chiara giustificazione economica.
La legge non pretende prove “oltre ogni ragionevole dubbio” come in sede penale: chiede un giudizio prudente e motivato.»
Ma chi decide se l’operazione è sospetta?
«Il soggetto obbligato stesso. La normativa fornisce indicatori di anomalia (UIF, associazioni professionali, autorità di vigilanza), ma il criterio principale resta la conoscenza del cliente.
Se un comportamento appare incoerente con il suo profilo noto, scatta l’obbligo di valutare la segnalazione.»
Qual è la procedura per inviare una SOS?
«Si utilizza il portale telematico UIF. La segnalazione deve contenere:
- i dati del cliente e dell’operazione;
- la descrizione dell’anomalia;
- i motivi del sospetto;
- eventuali documenti di supporto.
La UIF esamina la segnalazione e può trasmetterla alle autorità investigative o giudiziarie.
Importante: per il cliente la segnalazione è totalmente riservata.»
Il cliente viene informato?
«No, ed è un punto essenziale. La legge impone il divieto di comunicazione (tipping off): il professionista non può informare il cliente o terzi del fatto che sia stata inoltrata una SOS o che un’indagine sia in corso.
Violando questo divieto si commette reato (art. 46 D.Lgs. 231/2007).»
Quindi effettuare una SOS verso il proprio cliente equivale a denunciarlo?
«Assolutamente no. Una segnalazione di operazione sospetta non è né una denuncia né una querela penale. La SOS è un adempimento amministrativo di prevenzione: il professionista comunica all’UIF che un’operazione appare anomala o incoerente.
Sarà poi la UIF, eventualmente insieme ad altre autorità, a decidere se attivare indagini o trasmettere gli atti all’autorità giudiziaria.
La differenza è sostanziale: con la denuncia ci si rivolge direttamente alla Procura indicando un reato; con la SOS si segnala un sospetto, senza accusare nessuno.
In più, la legge tutela il segnalante: l’identità del professionista resta riservata e non viene rivelata al cliente.»
Una volta effettuata la SOS, non c’è il rischio che il cliente lo venga a scoprire e quindi di perderlo?
«No. Come già detto la segnalazione è coperta da segreto: il cliente non viene informato e non può accedere alla documentazione.
Solo in fase molto avanzata — ad esempio durante un procedimento penale, su disposizione del Pubblico Ministero o del giudice — il segreto può essere rimosso per esigenze processuali e la documentazione allegata agli atti.
Questo però avviene molto più avanti, quando l’indagine è già consolidata. In ogni caso, la normativa tutela il segnalante: la SOS è uno strumento di prevenzione e non comporta automaticamente la perdita del rapporto col cliente.»
C’è il rischio di danneggiare il cliente senza motivo?
«La normativa cerca un equilibrio: non si deve segnalare per ogni minimo dubbio, ma neppure ignorare anomalie evidenti.
Se la valutazione è documentata e fatta in buona fede, il professionista è tutelato: la responsabilità scatta se non segnala quando avrebbe dovuto, non se segnala un sospetto che poi si rivela infondato.»
Quali sono le sanzioni per chi non segnala?
«Le sanzioni amministrative possono essere molto rilevanti (decine o centinaia di migliaia di euro, in proporzione alla gravità).
Nei casi di dolo o concorso con il cliente, si può arrivare anche a responsabilità penale.
In ogni caso, le conseguenze reputazionali per un professionista che ignora gli obblighi sono spesso devastanti.»
Un messaggio finale per i soggetti obbligati?
«Non abbiate timore della segnalazione: non è una denuncia penale, ma uno strumento di prevenzione.
La vera imprudenza è il silenzio. E ricordiamoci: più conosciamo i nostri clienti, più è facile riconoscere quando qualcosa non torna.»
Giulio Valerio Santini.
Prossimo episodio: La conservazione dei dati: obblighi, durata e responsabilità.
https://uif.bancaditalia.it/adempimenti-operatori/segnalazioni-sos/index.html

