Intervista alla Dottoressa Noemi Tenuta
Bentornata, Dottoressa Tenuta. È un piacere ritrovarla dopo la nostra prima chiacchierata sul tema della sicurezza nei luoghi di lavoro. A quanto pare, il calendario normativo ci ha dato subito un nuovo motivo per vederci…
Grazie a lei per l’invito, dottor Santini. Effettivamente, il mondo della salute e sicurezza non dorme mai: il nuovo Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 ha messo sul tavolo una revisione profonda e attesa da anni.
Dottoressa direi quindi che oggi siamo qui per fare il punto su questa “rivoluzione formativa” appena entrata in vigore. Partiamo dalle fondamenta…
Premesse e Obiettivi dell’Accordo
Dottoressa Noemi Tenuta, il 17 aprile 2025 è stato firmato un nuovo Accordo tra Stato e Regioni che riforma radicalmente la formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Partiamo dalle basi. Di cosa si tratta e perché è così importante?
Grazie per la domanda, dottor Santini. Gli Accordi Stato-Regioni sono atti con forza normativa che permettono di armonizzare, su scala nazionale, le regole relative alla formazione in ambito lavorativo. Questo nuovo Accordo ha un valore strategico perché sostituisce e accorpa i precedenti Accordi del 2011, 2012 e 2016. L’obiettivo è rafforzare l’efficacia della formazione, semplificare le regole e garantire una preparazione più concreta e verificabile, in ogni settore e in tutte le Regioni italiane. Sempre in premessa si indica poi che “resta ferma la facoltà per le Regioni e Province autonome di introdurre o mantenere disposizioni più favorevoli in materia di salute e sicurezza sul lavoro”. E che l’attuazione del presente accordo “non può comportare una diminuzione del livello di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro preesistente in ciascuna Regione o Provincia autonoma”.
Ottimo dottoressa. Vista la complessità dell’argomento direi di procedere per punti.
1. Formazione per Datori di Lavoro
Dottoressa la prima grande novità riguarda i datori di lavoro. Cosa cambia per loro?
Cambia moltissimo. La formazione diventa obbligatoria per tutti i datori di lavoro, anche se non ricoprono il ruolo di RSPP. Finora questa era una zona grigia, ma oggi c’è chiarezza: ogni datore deve acquisire competenze minime sulla prevenzione.
- Durata: 16 ore totali.
- Moduli: giuridico, organizzativo e gestionale.
- Modulo aggiuntivo: 6 ore obbligatorie per chi opera in cantieri temporanei o mobili (es. edilizia, impiantistica, ecc.).
- Aggiornamento: ogni 5 anni, almeno 6 ore.
- Modalità: aula, videoconferenza sincrona, oppure e-learning (quest’ultimo escluso per i 6 crediti integrativi di cantiere).
2. Formazione Pre-Assuntiva per i Lavoratori
Dottoressa affrontiamo un altro nodo critico: la formazione dei lavoratori. Che orientamento ha preso il nuovo Accordo?
Si è scelto un approccio molto netto: niente più deroghe. La formazione in materia di sicurezza deve essere completata prima dell’inizio dell’attività lavorativa, senza eccezioni. Questo vale anche per contratti a termine, stagionali, intermittenti, somministrati e persino collaboratori autonomi operanti in ambienti di rischio.
- Formazione generale: 4 ore (obbligatoria per tutti).
- Formazione specifica:
- Rischio basso: 4 ore
- Rischio medio: 8 ore
- Rischio alto: 12 ore
- Aggiornamento: ogni 5 anni, 6 ore minime.
- Modalità: generale e specifica possono includere e-learning solo se il rischio non è alto. Per rischio alto serve presenza o videoconferenza sincrona.
3. Formazione per Preposti
Dottoressa Tenuta, passiamo ora ai Preposti, una figura chiave nella prevenzione aziendale.
Ha ragione dottor Santini. Il Preposto è un vero perno del sistema sicurezza. Il nuovo Accordo rafforza ulteriormente il suo percorso formativo:
- Formazione iniziale: 12 ore.
- Include moduli su compiti, responsabilità, sorveglianza, gestione del comportamento dei lavoratori.
- Aggiornamento: ogni 2 anni, almeno 6 ore.
- Modalità: esclusa l’e-learning. Consentite solo presenza fisica o videoconferenza sincrona.
4. Formazione per Dirigenti
Dottoressa ora parliamo di un’altra figura, quella dei Dirigenti. Il loro profilo si differenzia da quello del preposto?
Sì dottore i dirigenti effettivamente hanno un percorso parallelo ma con più flessibilità:
- Formazione iniziale: 12 ore.
- Include gestione della sicurezza, deleghe, responsabilità penali e organizzative.
- Aggiornamento: ogni 5 anni, almeno 6 ore.
- Modalità: in presenza, videoconferenza sincrona o e-learning. Non sono previsti moduli aggiuntivi obbligatori per i dirigenti in cantiere, ma è fortemente raccomandata formazione integrativa specifica in contesti ad alto rischio.
5. Formazione per ambienti confinati e attrezzature particolari
Dottoressa Tenuta ora veniamo a un punto tecnico ma cruciale: la formazione per ambienti confinati e attrezzature.
È una delle novità più significative. L’Accordo prevede per la prima volta un obbligo nazionale chiaro: Ambienti Confinati:
- Durata: 12 ore (4 ore di teoria + 8 ore di pratica obbligatoria).
- Aggiornamento: solo parte pratica, 4 ore ogni 5 anni.
- Docenti: con almeno 3 anni di esperienza specifica nel settore. Attrezzature specifiche (alcuni esempi):
- Carroponte:
- Teoria: 4 ore
- Pratica: 6–7 ore, secondo modello
- Caricatori per movimentazione materiali:
- Teoria: 4 ore
- Pratica: 4 ore
- Macchine agricole e raccoglifrutta: formazione modulare simile, specifica per ciascuna tipologia.
6. Soggetti Formatori e Verifiche Finali
Dottoressa, come si garantisce che chi eroga questi corsi sia all’altezza?
Questo è un punto molto importante. L’Accordo è molto chiaro: possono erogare corsi solo:
- Enti pubblici istituzionali (es. INAIL, Regioni).
- Enti accreditati nei sistemi regionali.
- Organismi paritetici rappresentativi.
Sono soggetti formatori «accreditati» i soggetti formatori accreditati in conformità al modello di accreditamento definito in ogni Regione e Provincia Autonoma ai sensi dell’intesa sancita in data 20/03/2008 e pubblicata del 2009 presso ciascuna Regione o Provincia Autonoma.
Per i corsi cui al presente accordo è necessario che i soggetti formatori accreditati abbiano maturato un’esperienza almeno triennale di formazione su salute e sicurezza sul lavoro opportunatamente documentata.
In deroga al periodo precedente, per erogare i corsi di formazione lavoratori, dirigenti e preposti è sufficiente il solo requisito dell’accreditamento regionale, oltre a quanto previsto nel paragrafo 2 della parte I del presente accordo.
Inoltre:
- Ogni corso deve avere un solo soggetto formatore responsabile.
- Sono obbligatorie le verifiche finali delle competenze.
- Va conservata tutta la documentazione formativa per almeno 10 anni.
- È previsto un sistema di monitoraggio continuo, anche con strumenti digitali.
7. Regime Transitorio
Dottoressa Tenuta, Chiudiamo con le scadenze. Quanto tempo hanno le aziende per adeguarsi?
Certamente dottor Santini, è un aspetto importante. Siamo in presenza di un doppio binario:
- Fino al 24 maggio 2026, è ancora possibile avviare corsi secondo le vecchie regole.
- Entro il 24 maggio 2027, tutti i soggetti coinvolti dovranno essere formati secondo i nuovi criteri.
Consiglio a tutte le aziende di non attendere l’ultimo momento: serve tempo per rivedere programmi, valutare i fabbisogni e selezionare enti formatori qualificati.
Dottoressa Tenuta, grazie per questa analisi così dettagliata. È chiaro che non si tratta solo di adempimenti, ma di un cambio di mentalità.
Esattamente. Questo Accordo rafforza l’idea che la sicurezza non si improvvisa. Richiede preparazione, serietà e competenza. È un investimento che protegge lavoratori, imprese e comunità.
Grazie dottoressa Tenuta, alla prossima!
Giulio Valerio Santini

