E’ calendarizzata per il 30 novembre l’attesa udienza della Consulta sull’obbligo vaccinale per le professioni sanitarie. L’ udienza sarà straordinaria, interamente dedicata alle prime otto ordinanze di rinvio pendenti presso la Corte costituzionale. Diversi i quesiti con sfumature giuridiche e valutazioni scientifiche correlabili, non di lana caprina, poiché l’obbligo alla vaccinazione contro il virus Sars Cov 2, imposto ai medici e alle professioni sanitarie (decreto 44 del 1 aprile 2021, poi convertito in legge dello stato) è sottoposto a giudizio per dubbi, non infondati, di violazione di diversi articoli della Costituzione. Si tratta del diritto al lavoro, al sostentamento, alla dignità, alla autodeterminazione, a fronte di un presunto diritto alla salute collettiva o perfino alla tutela della tenuta della sanità pubblica (diminuire le ospedalizzazioni ), di nuovo conio, tutto da dimostrare e da valutare, in base agli orientamenti della giurisprudenza costituzionale e all’interpretazione della volontà dei nostri Padri Costituenti. Per il professor Carlo Iannello chiedersi dove andrà a parare la Consulta e cosa scriverà esattamente nella sentenza di giudizio potrebbe avere molto a che fare con il futuro della nostra Democrazia. Per questo il professor Carlo Iannello ha voluto aprire il dibattito tra giuristi anche in un recente saggio (L’interpetatio Abrogans dell’art 32 della Costituzione, Editoriale Scientifica) che mette in guardia sulla deriva in atto. Sacrificare la propria salute per quella degli altri, anche quando la mia condotta non limitasse la libertà di nessuno di vaccinarsi, né di trarne l’atteso beneficio, come di correrne gli eventuali rischi (pochi o molti che siano) non è banale.
A Roma, il 30 novembre, le questioni sollevate presenteranno aspetti specifici caso per caso, ma anche riconducibili ad alcune chiavi importanti, come: la disparità di trattamento sul lavoro, tra chi non si vaccina per motivi di salute o perché non vuole farlo per paura o per dubbi sulla sicurezza dei vaccini, o per altro. Come il caso di un’ ostetrica, difesa presso il tribunale di Brescia dall’avvocato Alessandro Gaetani, che aveva chiesto, per motivi di salute, di essere adibita ad altra mansione, dopo essersi inoculata due dosi di vaccino ed aver contratto il covid che solleva la questione della disparità di trattamento per chi l’avesse chiesto per altra motivazione, non di salute. “Si tratta – ha spiegato l’avvocato Gaetani – di privazioni immotivate, di violazione degli artt 2, 3 e 4 della Costituzione, senza parlare, poi, della sproporzionata sanzione della sospensione dello stipendio. Quando, in base alle norme di queste categorie professionali, neanche motivi di carattere penali dovrebbero permetterlo.”
Il 30 novembre, dunque, i giudici della Consulta, si troveranno a sfogliare un vero e proprio album di storie di vita ai tempi della pandemia. Come quella della psicologa a cui è stato negato di poter continuare a lavorare in smart working. Una imposizione delle norme vissute non come utili per la salute, ma semplicemente come punitive. Dalla parte, poi, dei ricorrenti del Consiglio di Giustizia Amministrativa della Regione Siciliana (CGARS), che si concentra sull’obbligo tout court, è stato presentato anche un poderoso dossier di memorie con relazioni medico scientifiche, sia sulla sicurezza che sull’efficacia dei vaccini. Per l’avvocato romano, Angelo Di Lorenzo che con il professor Augusto Sinagra presenzierà in aula, per rappresentare queste parti ci sarebbero anche questioni preliminari da sollevare, come la pubblicazione del contratto di acquisto dei vaccini.
L’avvocato Di Lorenzo afferma di averlo richiesto. Dovrebbe essere acquisito e pubblicato, perché, attualmente, le clausole sono ancora secretate. Si tratterebbe di un acquisto per conto terzi, ma prima di ricevere un acquisto, fosse pure a mio favore- chiarisce l’avvocato- dovrei conoscerlo, prima di accettarlo. Invece, della esatta composizione del vaccino, che sono stato obbligato ad inocularmi, cosa so concretamente? Non solo, ma se lo Stato mi obbliga, dovrebbe garantirmi la sicurezza e l’efficacia, ma allora perché dovrei firmare anche il consenso informato? Dunque, quali sarebbero le condizioni di fatto? Dall’altra parte, l’Avvocatura dello Stato, che difende la legge, fonda la sua tesi sul convincimento che questi farmaci inoculati immunizzino, proprio come dovrebbe fare un vaccino, ma scientificamente questo aspetto è un punto discusso. La partita sta per cominciare e andrà seguita con attenzione.