Il bollo auto, o tassa automobilistica, è un tributo regionale che tutti i soggetti che siano intestatari di un veicolo iscritto al PRA (Pubblico Registro Automobilistico) sono tenuti a versare e, ciò, per il solo fatto di esserne proprietari e a prescindere dal fatto che lo adoperino. Detto tributo si paga con cadenza annuale, entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di scadenza. I pagamenti seguono scadenze prefissate a seconda della tipologia del veicolo, dell’immatricolazione o degli eventuali passaggi di proprietà effettuati. L’importo dovuto dipende dalla Regione di appartenenza, dalla potenza del veicolo e dal suo impatto ambientale.
Il bollo auto può essere pagato agevolmente, attraverso una molteplicità di canali (a titolo esemplificativo; ACI – anche on line, Agenzie di Pratiche Auto, Poste Italiane, Ricevitorie di Lottomatica, Tabaccai convenzionati, sportelli ATM e home banking). Il pagamento deve di norma avvenire in un’unica soluzione. Solo in alcuni casi eccezionali e per specifiche categorie di veicoli possono essere contemplati il pagamento frazionato oppure una periodicità diversa dalla classica decorrenza annuale.

Ma cosa accade se decorre invano il termine entro il quale occorre procedere al pagamento del bollo auto?
Se il bollo viene pagato dopo la scadenza del termine previsto, all’importo originario andranno aggiunte le sanzioni e gli interessi specificati dalla legge. Più precisamente: (1) se si effettua il pagamento entro un anno dalla scadenza (“ravvedimento operoso”), l’importo previsto aumenta di una percentuale molto contenuta e dipendente dal tempo trascorso; (2) decorso il primo anno, invece, viene applicata una vera e propria sanzione, pari al 30% dell’importo originario, oltre agli interessi per il ritardo. Nel caso in cui, poi, il pagamento non venga affatto eseguito, la Regione può procedere con il recupero forzoso del credito a tale titolo vantato e, inoltre, il veicolo può essere sottoposto a fermo amministrativo.
Ancora, se non si paga il bollo per tre anni consecutivi, il veicolo viene cancellato d’ufficio dagli archivi del PRA e gli organi di Polizia provvederanno al ritiro d’ufficio della targa e della carta di circolazione, fermo restando l’obbligo di regolarizzare i pagamenti omessi. E’ doveroso precisare che il mancato pagamento del bollo non comporta il divieto di circolazione del veicolo, ad esclusione dei soli casi in cui il veicolo venga sottoposto a fermo amministrativo o cancellato d’ufficio dagli archivi del PRA. In caso di incidente, pertanto, la Compagnia di assicurazione per la responsabilità civile auto sarà comunque tenuta al risarcimento del danno provocato dal veicolo che circoli legittimamente. Laddove, poi, il bollo auto non sia pagato e la Regione agisca per il recupero forzoso del relativo credito, in presenza di certi requisiti, si può appunto chiedere un programma di rateizzazione, come avviene per qualunque altra cartella di pagamento.

Si evidenzia, da ultimo, che la prescrizione del bollo auto è di tre anni: detto termine decorre dal primo gennaio dell’anno successivo a quello in cui è stato pagato il bollo, e termina il trentuno dicembre del terzo anno. Ciò implica che, decorso tale termine senza che la Regione abbia notificato richieste di pagamento (interrompendo, così, il decorso del termine di prescrizione), lo stesso non sarà più esigibile.
Avv. Ida Lombi
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