Nel caso in cui, in occasione di un incidente stradale, il cosiddetto “terzo trasportato” subisca dei danni, fisici (alla persona) e/o materiali (alle cose), ha diritto ad essere risarcito. Per “terzo trasportato” si intende il soggetto che è a bordo di uno dei mezzi coinvolti nell’incidente e che non è alla guida.In questo caso la legge prevede una disciplina di favore, che ha la finalità di consentire al terzo trasportato danneggiato di ottenere nel modo più veloce possibile il risarcimento del danno (art. 141 D.Lgs. n. 209/2005 – Codice delle Assicurazioni Private).
Secondo tale disciplina, il terzo trasportato può richiedere il risarcimento del danno direttamente alla Compagnia di assicurazione che assicura il mezzo sul quale era a bordo al momento del sinistro.Ciò, a prescindere dall’accertamento delle cause dell’incidente e delle correlate responsabilità.
Ne consegue che il terzo trasportato ha diritto di chiedere il risarcimento alla Compagnia che assicura il mezzo sul quale viaggiava, anche nel caso in cui l’incidente si sia verificato per colpa (esclusiva o concorrente) del conducente di quel mezzo. Quanto alla modalità procedurali, il danneggiato deve inviare, in autonomia o mediante l’assistenza di un legale, una richiesta di risarcimento, che deve contenere tutti i dati e documenti necessari per consentire alla Compagnia di formulare una proposta risarcitoria. A propria volta, la Compagnia di assicurazione deve istruire tempestivamente la pratica e, entro i 90 giorni successivi al ricevimento della richiesta risarcitoria, deve (a) formulare al danneggiato un’offerta di risarcimento, sulla quale potrà poi instaurarsi un confronto finalizzato alla definizione transattiva, oppure (b) comunicare al danneggiato i motivi per i quali ritiene di non formulare nessuna offerta. Il termine in parola si riduce a 60 giorni laddove il danneggiato lamenti di aver subito unicamente dei danni materiali.
Nel caso in cui la Compagnia di assicurazione formuli un’offerta risarcitoria, Vi sono 3 scenari ipotizzabili: (a) laddove il danneggiato dichiari di accettare l’offerta, la Compagnia deve procedere al pagamento dell’importo; laddove il danneggiato (b) rifiuti l’offerta o (c) non si pronunci entro un determinato termine di legge, la Compagnia deve comunque procedere al pagamento dell’importo previsto nell’offerta medesima e la somma corrisposta viene considerata quale mero anticipo rispetto al risarcimento complessivo. In ogni caso, il danneggiato che non reputi soddisfatto il proprio diritto risarcitorio, può rivolgersi al Giudice. Tuttavia questa facoltà va oggi coordinata con l’obbligo, di recente introdotto, di tentare, prima di ricorrere al Giudice, di trovare una soluzione amichevole con la Compagnia assicuratrice mediante il procedimento di negoziazione assistita, da instaurare con l’assistenza di un avvocato. Laddove tale procedura non sortisca l’esito sperato o, a monte, la Compagnia invitata non aderisca, il danneggiato sarà libero di agire giudizialmente.