La prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica affonda le sue radici nell’ Art. 3 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, che fa assurgere il diritto delle donne a vivere libere dalla violenza alla stregua di diritto umano.
Il primo passo nel quadro normativo comunitario, è stato predisposto più di dieci anni fa.
Era il 27 settembre 2012 quando l’Italia sottoscrisse la Convenzione di Instanbul, che imponeva agli stati firmatari di dotarsi di una legislazione efficace e verificarne l’effettiva attuazione da parte di tutti gli attori, in primis quelli appartenenti al sistema giudiziario.
A seguito di reiterate condanne dell’Italia da parte della Corte Europea dei Diritti Umani che criticavano la poca reattività degli ufficiali di polizia giudiziaria nella valutazione del rischio, spesso ricondotta alla personale esperienza ed intuitività e non rapportata a parametri standardizzati , è arrivato il D.L. 93 del 2013, che ha apportato rilevanti modifiche in ambito penale e processuale, prevedendo l’adozione periodica di Piani d’azione contro la violenza di genere.
Ma a traslare i principi ispiratori della Convenzione di Instanbul nell’ordinamento italiano è stata la legge 69/2019, nota come ‘’codice rosso’’, con cui ha aggravato pene per reati già esistenti ed ha introdotto nuove figure di reati, fra cui il c.d. ‘’revenge porn’’, ossia l’illecita diffusione di immagine e/o video con contenuti sessualmente espliciti senza il consenso delle persone rappresentate.
Con la riforma Roccella, legge 168/2023, si è inteso potenziare le forze dell’ordine mediante l’anticipazione delle tutele nei confronti delle vittime maggiormente esposte, mediante l’applicazione delle misure precautelari, prevedendo l’arresto in flagranza differita (già esteso per reati da stadio ovvero durante manifestazioni pubbliche) consistente nell’applicazione l’arresto anche al di fuori dei casi di flagranza, sulla base di documentazione videofotografica o altra documentazione legittimamente ottenuta, purché l’arresto venga effettuato entro 48 ore dal fatto.