Le sanzioni amministrative per violazioni del Codice della Strada

Le sanzioni amministrative per violazioni del Codice della Strada

Con la violazione delle disposizioni del Codice della Strada, per cui si incorre in una sanzione amministrativa pecuniaria, si applica la disciplina dello stesso Codice e della legge 689/1981 e ss.mm.
Tali sanzioni possono essere contestate, al trasgressore, immediatamente oppure il verbale della commessa violazione può essere notificato in un secondo momento e, sussistendone i presupposti, possono essere pagate in misura ridotta nel termine di 5 giorni, con estinzione del procedimento amministrativo. 

Se il verbale non viene pagato nei termini di legge o non viene opposto diviene automaticamente titolo esecutivo.
Il ricorso potrà essere presentato al Prefetto e alternativamente, in via esclusiva indipendentemente dal valore, al Giudice di Pace. 

Il ricorso al Prefetto è un’ipotesi di ricorso gerarchico (improprio) da presentarsi all’autorità del luogo della commessa violazione senza costi nè particolari formalità entro 60 giorni dalla contestazione o dalla notifica del verbale.
Se il ricorso non è stato deciso entro il termine di 120 giorni dalla data in cui l!Ufficio accertatore ha ricevuto gli atti, interviene il cd. silenzio-accoglimento. 

Al di fuori di questo caso, la decisione del Prefetto riguardo al ricorso potrà essere:
• di accoglimento, con ordinanza motivata di archiviazione degli atti, se il verbale è stato ritenuto infondato oppure
• di rigetto, con ordinanza-ingiunzione motivata di condanna ad una sanzione più le spese da pagarsi entro 30 giorni dalla notifica, se è accertata la fondatezza del verbale.


Contro il rigetto del Prefetto, potrà essere presentata opposizione al Giudice di Pace.
Il ricorso al Giudice di Pace va presentato entro 30 giorni dalla data di contestazione al trasgressore o dalla notifica del verbale all’Ufficio del luogo ove è stata commessa o accertata l!infrazione.
Per importi di valore superiore ad € 1.100,00 oltre ai costi del contributo unificato il ricorrente sosterrà anche i costi della marca da bollo.
Con l’accoglimento del ricorso il verbale verrà annullato.
In caso di rigetto del ricorso e conferma della sanzione sarà possibile proporre appello al Tribunale competente. 

A cura di: Avvocati Ida Lombi – Emanuela Ferlito

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