“Muore giovane chi al cielo è caro”. E quante volte i genitori si chiedono a chi sarebbero affidati i loro figli minori per il caso in cui venissero a mancare?
Si tratta di una problematica squisitamente giuridica, oltre che umana.
In linea generale, nel caso in cui vengano a mancare i genitori di figli minori di età, il Giudice Tutelare, su notizia dell’Ufficiale di Stato civile (che riceve le dichiarazioni di morte) o del Notaio (allorchè pubblichi un testamento) provvede a scegliere e nominare un “tutore”, ossia un soggetto che sia idoneo a prendersi cura degli stessi e a fare il loro migliore interesse, sotto il controllo del Tribunale.
La legge prevede dei criteri che il Giudice Tutelare deve seguire per valutare l’idoneità del soggetto scelto quale tutore dal genitore. In particolare, tale soggetto deve rivestire, per tutta la durata dell’incarico, le caratteristiche di persona “idonea all’ufficio” e “di ineccepibile condotta” e che dia “affidamento di educare e istruire il minore” nel rispetto delle prescrizioni della legge. La legge, inoltre, dispone che il Tutore sia scelto dal Giudice Tutelare preferibilmente tra gli ascendenti o tra gli altri prossimi parenti o affini del minore. Alla base di tale preferenza milita, evidentemente, la presunzione che i soggetti legati al minore da vincoli familiari abbiano già instaurato, con lo stesso, un rapporto e un legame affettivo apprezzabili.
Ad ogni buon conto, il Giudice Tutelare può ascoltare il minore (e deve ascoltarlo se lo stesso ha già compiuto 12 anni) al fine di acquisire tutti gli elementi utili (esigenze del minore, suo rapporto con il soggetto da designare) per la nomina della persona più idonea a svolgere l’incarico di tutore a suo favore. Non tutti sanno che la legge consente ai genitori (o, comunque, all’ultimo genitore che abbia esercitato la responsabilità genitoriale) di designare il soggetto, o i soggetti, che ritengano idonei alla tutela dei propri figli nel caso di loro premorienza.Tale designazione può essere fatta in vari modi: per testamento (olografo o pubblico) o per scrittura privata autenticata.
A tal fine i genitori hanno la massima autonomia nella scelta della persona, o delle persone, ritenute più idonee alla tutela dei loro figli. In questi casi, infatti, la legge non impone loro di individuare il futuro tutore dei figli necessariamente in un parente o in un affine. E, ciò, per un’intuibile ragione: la valorizzazione della conoscenza, da parte del genitore, delle esigenze del minore, del suo carattere e del rapporto che lo stesso possa avere con il soggetto indicato, nonché l’idoneità di quest’ultimo a svolgere l’incarico. Occorre, comunque, precisare che, anche laddove i genitori abbiano designato un potenziale tutore per il minore, la nomina dello stesso spetta, in ogni caso, al Giudice Tutelare, che è chiamato a svolgere una funzione di controllo e supervisione sulla scelta manifestata, tenendo sempre conto del rispetto del miglior interesse del minore.