Porto di armi, questione delicata
L’art.4 della legge n.110 del 18 aprile 1975 cataloga mazze, tubi, catene, fionde, bulloni, sfere metalliche e simili alla stregua di armi improprie, per cui il loro porto (quindi non il mero possesso, ma porto o trasporto al di fuori di un luogo privato) costituisce reato se non suffragato da un ‘giustificato motivo’.
Il giustificato motivo
Ai sensi del comma 2 della medesima normativa, per gli oggetti non indicati in dettaglio, occorrerà anche l’ulteriore condizione che essi appaiano chiaramente utilizzabili, per le circostanze di tempo e di luogo, per l’offesa alla persona, in tal caso si fa riferimento ad oggetti che hanno una destinazione originaria innocua.
‘Senza giustificato motivo’ e ‘circostanze di tempo e di luogo’ rappresentano, in termini letterali, quella zona grigia in cui può giocare un ruolo centrale la discrezionalità dell’operatore delle forze dell’ordine.
L’esempio
Senza sterili esercizi di retorica, poniamo un esempio: immaginate adesso di trovarvi in auto unitamente ad un’allegra compagnia, si ride, si scherza, si ascolta musica in attesa di arrivare alla meta; dalla vostra spuntano pendenti dei filamenti colorati, dallo specchietto retrovisore osservate e vi interrogate sulla decifrabilità dei disegni ornamentali apposti alla superficie cutanea dei passeggeri, indossate tute sportive, uno degli occupanti addirittura si è travisato ed un altro ha portato al seguito una mazza in legno talmente ingombrante da essere stato sistemato nel vano portabagagli; no, non è un incubo, siamo a maggio, siete vestiti a festa poiché la squadra di baseball dove milita vostro figlio si è aggiudicata matematicamente il campionato con una giornata di anticipo, e vi dirigete al campo per accompagnarlo all’ultima gara, dopo la quale scoppieranno i festeggiamenti.
D’un tratto, riflettono dall’orizzonte dei lampeggianti blu, è un pattuglia, vi intima di accostare e successivamente gli operatori effettuano un controllo sugli occupanti, esteso all’autovettura.
Documenti in regola, non si ravvisano anomalie nel controllo all’auto, vi restituiscono i documenti e vi augurano una buona giornata.
Un sequestro della mazza da baseball vi sarebbe apparso uno scenario distopico, vero?
La nuova prospettiva
Benissimo, invertiamo la prospettiva, siamo ad aprile, in pieno pomeriggio, siete voi ad effettuare un posto di controllo, imponete l’alt ad un’autovettura, procedete al controllo e nel portabagagli riscontrate della presenza di parrucche e di un bastone, per un processo quasi istintivo vi guardate attorno, a 100 metri scorgete la presenza di una farmacia, date un’occhiata all’orologio, le lancette potrebbero coincidere con l’orario chiusura dell’esercizio.
Stiamo controllando dei baldanzosi giovanotti o dei rapinatori?
In entrambi i casi riscontriamo oggetti similari, ma le circostanze di tempo e di luogo possono determinare procedure totalmente differenti da parte degli operatori, poiché il ‘giustificato motivo’ attiene alle regole comportamentali lecite relazionate alla natura dell’oggetto, alle modalità di verificazione del fatto, alle condizioni soggettive del portatore ed ai luoghi dell’accadimento (Cass. n.10691/2021)
L’Autorità Giudiziaria
Allo stesso modo, un fabbro professionista può essere giustificato nel porto di arnesi, mentre gli stessi strumenti trovati nel portabagagli di un’auto, a notte inoltrata, parcheggiata nei pressi di una gioielleria, potrebbero portare al sequestro dell’attrezzatura con deferimento all’Autorità Giudiziaria degli occupanti, salvo eventuale recidiva del possessore, che potrebbe addirittura far configurare l’ipotesi di reato ex. art. 707 c.p.
Trattasi di materia che talvolta può assumere la forma dell’acqua, priva di elementi fissi su cui poggiare, poiché il termometro valutativo dell’operatore può oscillare fra l’empatico approccio verso giovani festanti e la carica adrenalinica di trovarsi al cospetto di soggetti che, di lì a poco, non avrebbero esitato ad aggredire altre persone oppure scassinato un negozio.